Art. 1
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[1]TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE
[2]SOMMARIO
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4]Art. 1.
[5](Soppressione di tributi e compartecipazioni).
[6]Fermo quanto e' stato disposto dal R. decreto-legge 11 luglio 1931 n. 891, nei riguardi dell'abolizione del l'addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, a decorrere dal 1° gennaio 1932 sono abolite la tassa di famiglia nei comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, l'addizionale all'imposta complementare di Stato, la tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma, quella sulle fotografie, nonche' le imposte di consumo sulla birra e sulle acque minerali da tavola ed acque gassose. Con la stessa decorrenza sono altresi' abolite le compartecipazioni dei comuni e delle provincie ai proventi della vendita dei tabacchi lavorati e prodotti secondari e della tassa di bollo sugli scambi, autorizzate con gli articoli 1 e 19 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, cessa il contributo, a carico dello Stato, per la manutenzione delle strade di cui all'art. 3 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506. Sono infine aboliti i contributi per la costruzione delle fognature e la tassa sugli esercizi e sulle rivendite, salvo quanto dispongono, in via transitoria, gli articoli 253 e 335.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva