Art. 102
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[1]((L'imposta e' commisurato al valore locativo dei locali indicati nell'articolo precedente, con aliquote progressive dal 5 al 9 per cento in conformita' della seguente tabella;
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]Per i valori locativi immediatamente superiori alla cifra che segna il limite della categoria precedente, la maggiore imposta dovuta per effetto dell'aliquota propria della loro categoria non puo' assorbire piu' di un terzo della differenza tra il valore locativo accertato e quello massimo della categoria precedente)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 24 su Normattiva