Art. 106 — Limiti di esenzione; aliquote dell'imposta
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La Giunta provinciale amministrativa stabilisce, per ciascuna delle classi di comuni indicate nella tabella di cui all'art. 101, i limiti minimo e massimo di esenzione dal tributo. Il minimo di esenzione deliberato da ciascun Comune per la imposta sul valore locativo, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale amministrativa viene aumentato:
- a)del 25% per le famiglie aventi almeno cinque figli minori e conviventi a carico;
- b)del 35% per le famiglie aventi almeno sei figli minori e conviventi a carico;
- c)del 50% per le famiglie aventi almeno sette figli minori e conviventi a carico. Il podesta', con deliberazione da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, determina le aliquote da applicarsi a seconda della classe cui il comune appartiene, entro quelle massime previste nella tabella, ferma restando la graduazione dei redditi e la progressivita' ivi stabilita. ((Quando tali caratteristiche siano riconosciute solo per una parte del territorio comunale, le maggiori aliquote, non potranno essere applicate ai valori locativi delle abitazioni comprese celle zone di territorio escluso da riconoscimento)). I comuni ai quali siano riconosciute le caratteristiche di stazioni di cura, soggiorno o turismo possono essere autorizzati ad applicare le aliquote spettanti alla categoria immediatamente superiore. L'autorizzazione e' data con decreto del ministro delle Finanze, di concerto col ministro dell'Interno, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale. Con lo stesso decreto il maggior provento dovuto all'applicazione delle aliquote della categoria superiore puo' essere attribuito, in tutto o in parte, all'azienda autonoma della stazione.
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 24 su Normattiva