Art. 108 — Esenzioni
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Oltre le esenzioni previste da leggi speciali, ovvero da accordi o convenzioni internazionali, sono anche esenti dall'imposta: 1. i palazzi e le villeggiature facenti parte della dotazione della Corona e dell'appannaggio dei Principi della Famiglia Reale; 2. le abitazioni degli ambasciatori ed agenti diplomatici delle nazioni estere; 3. le abitazioni degli agenti consolari non regnicoli, ne' naturalizzati, purche' esista parita' di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purche' non esercitino nel Regno un commercio, un'industria od una professione e non siano amministratori di aziende commerciali; 4. le case che non siano fornite di mobili in verun tempo dell'anno; 5. le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori e al ricovero del bestiame o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari; 6. le abitazioni dei funzionari dello Stato i quali godano, per ragioni del loro ufficio, di alloggi a fitto ridotto o a titolo gratuito, limitatamente al numero dei vani destinati esclusivamente ad uso di rappresentanza. ((7° gli alberghi, gli ospedali, le case di cura e cliniche pubbliche e private; (8) I convitti, i collegi, le colonie climatiche dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dal Partito Nazionale Fascista o da Enti pubblici di assistenza; ovvero istituiti, senza scopo di lucro, da imprese o ditte private inscritte alle associazioni sindacali; 9° le caserme del Regio esercito, della Regia marina, dei Reali carabinieri, della M.V.S.N., degli agenti di P. S., dei vigili e pompieri e degli altri Corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. L'intassabilita' prevista per i corpi accasermati non si estende ai componenti di essi che convivono con la famiglia nelle caserme o in altri locali demaniali o privati sia gratuitamente sia in concessione o locazione)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 24 su Normattiva