Art. 108
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Oltre le esenzioni previste da leggi speciali, ovvero da accordi o convenzioni internazionali, sono anche esenti dall'imposta: 1. i palazzi e le villeggiature facenti parte della dotazione della Corona e dell'appannaggio dei Principi della Famiglia Reale; 2. le abitazioni degli ambasciatori ed agenti diplomatici delle nazioni estere; 3. le abitazioni degli agenti consolari non regnicoli, ne' naturalizzati, purche' esista parita' di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purche' non esercitino nel Regno un commercio, un'industria od una professione e non siano amministratori di aziende commerciali; 4. le case che non siano fornite di mobili in verun tempo dell'anno; 5. le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori e al ricovero del bestiame o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari; 6. le abitazioni dei funzionari dello Stato i quali godano, per ragioni del loro ufficio, di alloggi a fitto ridotto o a titolo gratuito, limitatamente al numero dei vani destinati esclusivamente ad uso di rappresentanza.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938 · versione 0 su Normattiva