Art. 109applicabilita' dell'imposta agli appartamenti o camere mobiliate

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((Per le ville, le case, gli appartamenti o le camere che si affittano mobiliati, l'imposta e' dovuta dal proprietario dell'abitazione mobiliata in caso di affitto diretto, dall'affittuario in caso di subaffitto; nell'uno e nell'altro caso e' ammessa la rivalsa a carico dell'inquilino o subinquilino dell'abitazione mobiliata. L'imposta e' applicabile anche a carico di coloro che prendono alloggio in appartamenti o camere negli alberghi e nelle pensioni con corrispettivi di pigione fissati in ragione di mese o per periodi superiori, quando non risultino assoggettati nel Comune alla imposta di soggiorno. Anche in tale caso l'imposta e' pero' dovuta dall'esercente che e' ammesso ad esercitare la rivalsa come al precedente primo comma)).

Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 28 febbraio 1939 · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art109 · fonte su Normattiva