Art. 110-quinter — solidarieta'
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((L'imposta sul valore locativo e' sempre accertata in confronto del capo di famiglia. I componenti di ciascuna famiglia sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta dovuta per i locali nei quali essi abitano)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 24 su Normattiva