Art. 110-ter
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
((I cambiamenti di abitazione nell'ambito di uno stesso Comune vanno denunziati entro il termine previsto dall'art. 274 ed hanno effetto dal 1° gennaio, successivo. Le denunzie tardive che portino a sgravio d'imposta hanno effetto solo dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data di presentazione)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 24 su Normattiva