Art. 113 — Persone considerate come famiglia
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Sono considerate come altrettante famiglie:
- a)le persone sole, ancorche' convivano con altre che non siano ne' parenti ne' affini;
- b)le persone sottoposte a tutela, quando abbiano rendite proprie, anche se convivono col tutore;
- c)le persone che abitano presso altre famiglie, anche se unite a queste con vincoli di parentela o di affinita', quando abbiano patrimonio proprio e redditi di qualunque natura, non compresi nella comunione.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva