Art. 113Persone considerate come famiglia

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Sono considerate come altrettante famiglie:

  • a)le persone sole, ancorche' convivano con altre che non siano ne' parenti ne' affini;
  • b)le persone sottoposte a tutela, quando abbiano rendite proprie, anche se convivono col tutore;
  • c)le persone che abitano presso altre famiglie, anche se unite a queste con vincoli di parentela o di affinita', quando abbiano patrimonio proprio e redditi di qualunque natura, non compresi nella comunione.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art113 · fonte su Normattiva