Art. 113
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Sono considerate come altrettante famiglie:
- a)le persone sole, ancorche' convivano con altre che non siano ne' parenti ne' affini;
- b)le persone sottoposte a tutela, quando abbiano rendite proprie, anche se convivono col tutore; ((c) le persone che si limitano ad abitare presso altre famiglie, anche se unite a queste con vincoli di parentela o di affinita', senza partecipazione alcuna all'unita' economica della famiglia presso la quale abitano)).
Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008 · versione 60 su Normattiva