Art. 113

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Sono considerate come altrettante famiglie:

  • a)le persone sole, ancorche' convivano con altre che non siano ne' parenti ne' affini;
  • b)le persone sottoposte a tutela, quando abbiano rendite proprie, anche se convivono col tutore; ((c) le persone che si limitano ad abitare presso altre famiglie, anche se unite a queste con vincoli di parentela o di affinita', senza partecipazione alcuna all'unita' economica della famiglia presso la quale abitano)).

Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008 · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art113 · fonte su Normattiva