Art. 114
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Sono soggette all'imposta le aggregazioni di individui conviventi che si propongono fini d'istruzione, di educazione o di culto. Vi sono soggetti anche gli stranieri, salvo le particolari disposizioni delle convenzioni e dei trattati internazionali.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva