Art. 114

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Sono soggette all'imposta le aggregazioni di individui conviventi che si propongono fini d'istruzione, di educazione o di culto. Vi sono soggetti anche gli stranieri, salvo le particolari disposizioni delle convenzioni e dei trattati internazionali.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art114 · fonte su Normattiva