Art. 116 — Sgravio in caso di cambiamento di residenza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'imposta di famiglia non e' dovuta, per lo stesso anno, che in un solo comune. I contribuenti che nel primo semestre dell'anno cessano di risiedere nel comune, sono sgravati dal pagamento dell'intera imposta purche' provino di essere stati iscritti, per detta imposta o per quella sul valore locativo, nei ruoli del comune di nuova residenza: in caso diverso, sono sgravati di meta' dell'imposta.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva