Art. 116Sgravio in caso di cambiamento di residenza

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L'imposta di famiglia non e' dovuta, per lo stesso anno, che in un solo comune. I contribuenti che nel primo semestre dell'anno cessano di risiedere nel comune, sono sgravati dal pagamento dell'intera imposta purche' provino di essere stati iscritti, per detta imposta o per quella sul valore locativo, nei ruoli del comune di nuova residenza: in caso diverso, sono sgravati di meta' dell'imposta.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art116 · fonte su Normattiva