Art. 12
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Le provincie possono, nei limiti ed in conformita' delle leggi vigenti: 1. istituire addizionali alle imposte comunali sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; 2. imporre tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad esse pertinenti; 3. imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale e contributo di miglioria; 4. sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati. Le provincie devono inoltre imporre la tassa e il contributo di cui alla lettera c) dell'ultimo comma dell'art. 10.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva