Art. 121

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Sono esenti dall'imposta di famiglia: 1° le persone indicate ai numeri, 1, 2 e 3 dell'articolo 108. 2° le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art121 · fonte su Normattiva