Art. 121
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Sono esenti dall'imposta di famiglia: 1° le persone indicate ai numeri, 1, 2 e 3 dell'articolo 108. 2° le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva