Art. 124
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Sono solidalmente tenuti al pagamento della imposta, insieme con i detentori, i proprietari di bestiame, anche se risiedono in comuni diversi. La morte del bestiame nel corso dell'anno, debitamente accertata, da' diritto allo sgravio dell'imposta, a decorrere dal trimestre solare successivo a quello in cui venne presentata la relativa denunzia. Se il bestiame non dimora per l'intero anno nello stesso comune, l'imposta e' dovuta per dodicesimi in proporzione della permanenza nel territorio del comune, purche' essa superi i quindici giorni. Ogni mese incominciato, dopo il primo, si ha per compiuto. Il comune ha facolta' di concordare annualmente con gl'interessati il numero medio dei capi di ciascuna specie di bestiame da assoggettarsi alla imposta. E' mantenuta al Governatorato di Roma la facolta' di applicare l'imposta, senza procedere ad accertamento diretto dei singoli capi di bestiame, su quelli che si presume possano trovarsi nei fondi in base all'estimo pascolativo di questi, a norma della legge 11 luglio 1907, n. 502 (art. 41). Rimangono ferme le esenzioni disposte dalla legge 13 dicembre 1903, n. 474 sul bonificamento dell'agro romano e dal R. decreto 5 febbraio 1922, n. 260.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 11 dicembre 1960 · versione 0 su Normattiva