Art. 129
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Le capre non possono essere immesse al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati, di cui all'art. 127 senza espressa licenza del podesta'. Dalla licenza deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei boschi e terreni cespugliati nei quali sia stato autorizzato dalla sezione agraria del consiglio provinciale dell'economia corporativa l'esercizio del pascolo caprino.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva