Art. 130
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L'applicazione dell'imposta sui cani e' obbligatoria in tutti i comuni del Regno. L'imposta colpisce i cani di qualunque varieta' o razza ed e' dovuta da chiunque possegga o detenga uno o piu' cani.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 14 settembre 1991 · versione 0 su Normattiva