Art. 136

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1938 al 1 gennaio 1992. Leggi il testo vigente →

((I possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della piastrina prescritta da applicarsi al collare. La piastrina e' consegnata dall'Ufficio comunale all'atto della denuncia di cui all'articolo 134. I possessori e detentori di cani gia' iscritti a ruolo devono curare il ritiro - presso l'Ufficio predetto - della piastrina per l'anno successivo, entro il mese di dicembre di ogni anno. Le caratteristiche ed il costo delle piastrine, che devono essere differenti per ciascuna categoria di cani, sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, entro il mese di luglio di ciascun anno, per l'esercizio successivo. Alla vendita abusiva e alla contraffazione delle piastrine e' applicabile il disposto dell'art. 223)).

Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 1 gennaio 1992 · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art136 · fonte su Normattiva