Art. 137

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Sono soggetti all'imposta sulle vetture i possessori e concessionari di vetture pubbliche e private, tanto per uso proprio che per fine di speculazione o per servizio altrui. L'imposta non colpisce i veicoli contemplati dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3283 sulle tasse ciclistiche e automobilistiche. Sono pure escluse le vetture delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, della Croce Rossa e delle associazioni private, attrezzate per il trasporto degli infermi.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art137 · fonte su Normattiva