Art. 138 — Decorrenza dell'imposta; sgravi
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L'imposta decorre dal primo giorno del trimestre solare nel quale si e' verificato il possesso o la detenzione. La cessazione del possesso o della detenzione da' diritto allo sgravio a decorrere dal trimestre successivo. L'acquisto di una vettura gia' assoggettata all'imposta e la sostituzione di una vettura con altra della stessa categoria non danno luogo ad altre imposizioni.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva