Art. 141 — Misura massima dell'imposta
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[1]La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche e' stabilita dalla seguente tabella:
[2]((
[3]=============================|==================|=================== Classi di Comuni | Prima categoria | Seconda categoria -----------------------------|------------------|------------------- | | Classe A................... | 3.000 | 2.400 " B................... | 2.400 | 2.000 " C................... | 2.000 | 1.600 " D................... | 1.600 | 1.400 " E................... | 1.400 | 1.200 " F................... | 1.200 | 1.000 " G................... | 1.000 | 800 " H................... | 800 | 600 " I................... | 600 | 400)) 47
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177
47Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, nel modificare l'art. 24, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha conseguentemente disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.
Testo vigente dal 24 aprile 1947 al 22 dicembre 2008 · versione 56 su Normattiva