Art. 145 — Comune nel quale e' dovuta l'imposta
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L'imposta e' dovuta nel comune nel quale il contribuente ha la dimora abituale. I fabbricanti o negozianti di carrozze o di altri veicoli sono soggetti all'imposta per quelle sole vetture che servono per uso proprio o della famiglia.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva