Art. 153 — Iscrizione delle imposte
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Le imposte sulle vetture e sui domestici sono iscritte a carico dei capi di famiglia e, quando trattisi di enti collettivi, associazioni, circoli e simili, a carico delle persone che li dirigono, presiedono o rappresentano.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva