Art. 159 — Esenzioni
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Sono esenti dall'imposta: 1. i pianoforti ed i bigliardi che si trovano presso i costruttori, i negozianti od i noleggiatori e sono destinati ad essere venduti o noleggiati; 2. i pianoforti usati per l'insegnamento esistenti negli istituti d'istruzione musicale; 3. i pianoforti ed i bigliardi posseduti dalle persone indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 108.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva