Art. 159

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Sono esenti dall'imposta: 1. i pianoforti ed i bigliardi che si trovano presso i costruttori, i negozianti od i noleggiatori e sono destinati ad essere venduti o noleggiati; 2. i pianoforti usati per l'insegnamento esistenti negli istituti d'istruzione musicale; 3. i pianoforti ed i bigliardi posseduti dalle persone indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 108.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art159 · fonte su Normattiva