Art. 161
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L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni colpisce chiunque eserciti, anche in modo non continuativo, un'industria, un commercio, un'arte o una professione da cui tragga un reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile. L'obbligo dell'imposta sorge col sorgere dell'industria, commercio, arte o professione. L'imposta grava sul reddito o sulla parte di reddito che si produce nel comune. La ripartizione del reddito che si produce in due o piu' comuni e' fatta dall'ufficio distrettuale delle imposte che ha eseguito l'accertamento, tenendo conto, in giusta misura, cosi' degli elementi tecnici, come di quelli direttivi ed amministrativi che concorrono alla formazione del reddito. La ripartizione e' notificata, tanto ai vari comuni interessati quanto al contribuente, a cura del comune nel quale il contribuente stesso figura iscritto agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile: e' notificata anche alle amministrazioni provinciali interessate quando riguarda comuni appartenenti a provincie diverse. ((Contro il provvedimento di riparto del reddito eseguito dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette a norma del precedente comma e' ammesso il ricorso gerarchico al Ministro per le finanze entro trenta giorni dalla notificazione del riparto. Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza di finanza, che lo trasmettera' al Ministero con le sue osservazioni)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 24 su Normattiva