Art. 163 — Sgravio dell'imposta
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Lo sgravio del reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile da' luogo a quello dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e dell'addizionale provinciale. A tal fine l'ufficio distrettuale delle imposte comunica i provvedimenti di sgravio al podesta' ed al preside, per le conseguenti risoluzioni.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva