Art. 167 — Graduazione dell'imposta
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Ai fini della graduazione dell'imposta si tien conto della natura dell'industria, del commercio, dell'arte o della professione, della localita' in cui si svolge, del personale che vi e' addetto, del numero o della pigione dei locali.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva