Art. 168 — Esenzioni
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Sono esenti dall'imposta:
- a)gl'impiegati e coloro che prestano l'opera propria verso corresponsione di uno stipendio, salario od aggio presso amministrazioni ed uffici pubblici e privati, ancorche' di carattere industriale o commerciale;
- b)i ministri del Culto per l'esercizio del ministero sacerdotale ai sensi dell'art. 29 lettera h) del concordato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- c)coloro che rivendono esclusivamente generi riservati al monopolio dello Stato.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva