Art. 168Esenzioni

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Sono esenti dall'imposta:

  • a)gl'impiegati e coloro che prestano l'opera propria verso corresponsione di uno stipendio, salario od aggio presso amministrazioni ed uffici pubblici e privati, ancorche' di carattere industriale o commerciale;
  • b)i ministri del Culto per l'esercizio del ministero sacerdotale ai sensi dell'art. 29 lettera h) del concordato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • c)coloro che rivendono esclusivamente generi riservati al monopolio dello Stato.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art168 · fonte su Normattiva