Art. 17 — Capitolato generale
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Le amministrazioni dei comuni, delle prime cinque classi e le amministrazioni delle provincie devono compilare un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e gli appalti di cose ed opere, uniformandolo, in quanto possibile, alle norme del capitolato generale per l'amministrazione dello Stato. Tale capitolato deve essere approvato dalla G. P. A., sentito il consiglio di prefettura. Pei comuni delle altre quattro classi, il capitolato generale puo' essere predisposto e reso obbligatorio dalla G. P. A., sentito il consiglio di prefettura.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva