Art. 170 — Misura dell'imposta
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L'imposta e' ragguagliata al prezzo di locazione delle camere o di altro alloggio occupato in alberghi, pensioni, stabilimenti e luoghi di cura, e puo' raggiungere il 10 per cento del prezzo stesso.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 4 gennaio 1938 · versione 0 su Normattiva