Art. 174
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Agli effetti della graduazione dell'imposta, gli alberghi, le ville, le pensioni e gli alloggi in genere per forestieri sono classificati in categorie a seconda della rispettiva importanza e della localita' in cui sono situati. La classificazione e' stabilita dal podesta', udito il comitato locale dell'azienda autonoma della stazione.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 4 gennaio 1938 · versione 0 su Normattiva