Art. 175

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Il contributo speciale di cura dovuto, ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, da coloro che, per l'esercizio di commerci, industrie, professioni, traggono particolari vantaggi economici dall'esistenza della stazione di cura, soggiorno o turismo, e' corrisposto con un'addizionale non superiore al 0,50 per cento dei redditi colpiti dall'imposta sulle industrie i commerci, le arti e le professioni, o dall'imposta di patente. Ove le dette imposte non siano istituite, il contributo e' applicato, in misura non superiore al 0,50 per cento, ai redditi d'industrie, commerci, arti e professioni soggetti all'imposta di ricchezza mobile, nonche' ai redditi esenti da tale imposta, anche in virtu' di leggi speciali.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 4 gennaio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art175 · fonte su Normattiva