Art. 180 — Applicazione dell'imposta di cura a parte del territorio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1938 al 1 gennaio 1939. Leggi il testo vigente →
Qualora la stazione di cura, soggiorno o turismo comprenda soltanto parte del territorio comunale, la facolta' di applicare l'imposta di cura e' limitata al solo territorio della stazione. Il provento dell'imposta di soggiorno, applicata eventualmente nella rimanente parte del territorio, e' devoluto a favore del bilancio comunale. 21
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 25 novembre 1937, n. 2159
21Il Regio D.L. 25 novembre 1937, n. 2159 ha disposto: - (con l'art. 15, comma 1) che "Gli articoli 1 a 14 del presente decreto sostituiscono le disposizioni del capo X del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, numero 1175"; - (con l'art. 16, comma 1) che "L'applicazione della imposta di cura disciplinata dagli articoli 172 e seguenti del testo unico predetto dovra' cessare con lo scadere dell'esercizio finanziario 1937".
Testo vigente dal 4 gennaio 1938 al 1 gennaio 1939 · versione 23 su Normattiva