Art. 180 — Applicazione dell'imposta di cura a parte del territorio
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Qualora la stazione di cura, soggiorno o turismo comprenda soltanto parte del territorio comunale, la facolta' di applicare l'imposta di cura e' limitata al solo territorio della stazione. Il provento dell'imposta di soggiorno, applicata eventualmente nella rimanente parte del territorio, e' devoluto a favore del bilancio comunale.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 4 gennaio 1938 · versione 0 su Normattiva