Art. 185
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((Per gli esercizi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente l'imposta e' applicata con l'aliquota non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento; per quelli indicati nella lettera b) le aliquote sono ridotte rispettivamente ai 5 e al 7,50 per cento. Il limite minimo dell'imposta e' stabilito in L. 1000)).
Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 6 aprile 1968 · versione 60 su Normattiva