Art. 186 — Alberghi, ristoranti, circoli e simili
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Per gli alberghi, osterie, trattorie, locande, pensioni, ristoranti, circoli e simili l'imposta di cui all'articolo precedente, e' applicata sul valore locativo dei soli ambienti ove normalmente si consumano gli alimenti e le bevande.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 28 febbraio 1939 · versione 0 su Normattiva