Art. 186Alberghi, ristoranti, circoli e simili

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Per gli alberghi, osterie, trattorie, locande, pensioni, ristoranti, circoli e simili l'imposta di cui all'articolo precedente, e' applicata sul valore locativo dei soli ambienti ove normalmente si consumano gli alimenti e le bevande.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 28 febbraio 1939 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art186 · fonte su Normattiva