Art. 189
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((Per le sale pubbliche per balli, per bigliardi, e per altri giuochi leciti, l'imposta e' applicata con aliquota non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento del valore locativo presunto in regime di libera contrattazione)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 6 aprile 1968 · versione 60 su Normattiva