Art. 192 — Oggetto della tassa
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Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonche' nei tratti di aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio. ((Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa)).
Testo vigente dal 28 febbraio 1939 al 24 dicembre 1993 · versione 29 su Normattiva