Art. 192Oggetto della tassa

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Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonche' nei tratti di aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 28 febbraio 1939 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art192 · fonte su Normattiva