Art. 197
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Le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili, per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a metro lineare delle occupazioni stesse. L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al comune o alla provincia le spese sostenute per rimettere in pristino la strada. Quando gli utenti eseguano lavori per riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsarne il comune o la provincia. Il comune o la provincia ha sempre facolta' di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando pero' il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 24 dicembre 1993 · versione 0 su Normattiva