Art. 198 — Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo e contributi
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[1]La tassa di occupazione del sottosuolo stradale e' annua ed e' applicata in base alla seguente tariffa massima a metro lineare:
- a)condutture, cavi ed impianti in genere:
[2]di diametro inferiore a centimetri 20 L. 150 di diametro di centimetri 20 ed oltre » 300
- b)condutture di acqua potabile:
[3]di diametro inferiore a centimetri 20 » 50 di diametro di centimetri 20 ed oltre » 100 91
[4]I Comuni o le Province, che provvedano alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre alla tassa annua di cui al primo comma, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare complessivamente nel massimo il 50 per cento delle spese medesime. La deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale, che determina la misura, del contributo, e' soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. 508998
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
L. 2 luglio 1952, n. 703
50La L. 2 luglio 1952, n. 703, ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "La tariffa massima di cui all'art. 198 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e al decreto Ministeriale 26 febbraio 1933, concernente le norme provvisorie aggiunte di applicazione dello stesso testo unico in materia di tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, e' aumentata di quaranta volte".
Successivamente la Corte Costituzionale
89Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 14-19 dicembre 1984 n. 292 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/1984 n. 354) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (che ha modificato il presente articolo) "limitatamente alle parole " e successive modificazioni"."
D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144
91con decorrenza dal 1 gennaio 1989
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, ha disposto (con l'art. 10-ter, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1989, la tariffa massima a metro lineare di cui all'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' stabilita come segue: a) condutture, cavi ed impianti in genere: di diametro inferiore a cm. 20, L. 150; di diametro di cm. 20 e oltre, L. 300; b) condutture di acqua potabile: di diametro inferiore a cm. 20, L. 50; di diametro di cm. 20 e oltre, L. 100". Ha inoltre disposto (con l'art. 10-ter, comma 2) che "Per l'anno 1989 le tariffe di cui al comma 1 possono essere rideliberate entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
98con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo." Ha inoltre disposto (con l'art. 81, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994".
Testo vigente dal 24 dicembre 1993 al 22 dicembre 2008 · versione 115 su Normattiva