Art. 2Trasferimento di servizi ed oneri dai comuni allo Stato

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Con la stessa decorrenza indicata nell'art. 1 sono trasferiti dai comuni allo Stato gli oneri concernenti gli oggetti e servizi appresso indicati 1. funzionamento dei seggi per le elezioni politiche; 2. carceri mandamentali e custodia dei detenuti; 3. somministrazione dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, illuminazione e riscaldamento dei detti locali; 4. stipendi, assegni ed indennita' corrisposti al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari dei comuni autonomi, contributi principali e suppletivi per gl'insegnanti delle scuole classificate e non classificate, legalmente istituite ed amministrate dai RR. provveditorati agli studi; 5. contributi pei licei, ginnasi e istituti magistrali; 6. contributi per le RR. scuole medie commerciali e i RR. istituti commerciali, per i RR. istituti superiori di scienze economiche e commerciali, per i RR. istituti d'istruzione artistica, per le scuole popolari operaie o di avviamento, per le RR. scuole industriali e di tirocinio e i RR. istituti industriali, per le RR. scuole minerarie, per le RR. scuole agrarie medie e i RR. istituti superiori di agraria, per le RR. scuole e RR. corsi secondari di avviamento al lavoro e per i consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica; 7. contributi per le opere idrauliche di terza e quarta categoria e per le opere di bonifica che, al 1° gennaio 1932, siano ancora da liquidare, o la parte di essi che, essendo stata gia' liquidata, diventi esigibile successivamente a quella data. Il trasferimento allo Stato avviene anche se i contributi abbiano formato oggetto di cessione o di altro contratto analogo per il finanziamento delle opere; 8. contributi per i locali dei depositi dei cavalli stalloni. Con la stessa decorrenza, i mobili e gli oggetti di casermaggio delle carceri mandamentali e i mobili degli uffici giudiziari passano in proprieta' dello Stato. Questo, inoltre, subentra nei contratti che i comuni capoluoghi di mandamento e quelli capoluoghi delle circoscrizioni giudiziarie abbiano regolarmente stipulato per l'affitto dei locali ad uso delle carceri e degli uffici giudiziari, anteriormente alla pubblicazione del Testo Unico. Sono, in conformita', modificati: il testo unico 2 settembre 1928, n. 1993; il R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297; i RR. decreti 3 maggio 1923, n. 1042 e 24 gennaio 1924, n. 37; il testo unico 5 febbraio 1928, n. 577; i RR. decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408, la legge 2 luglio 1929, n. 1272, e il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069; il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, il testo unico 28 agosto 1924, n. 1618; il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214; il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2800; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214; il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; la legge 7 gennaio 1929, n. 8 e il R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379; la legge 7 gennaio 1929 n. 7; il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, la legge 13 luglio 1911, n. 774, e il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688; il testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256. modificato con R. decreto-legge 5 febbraio 1925, n. 166; nonche' la legge 26 luglio 1887, n. 4644.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1941 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art2 · fonte su Normattiva