Art. 200Esenzioni

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Sono esenti dalla tassa:

  • a)i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato, nonche' le cassette per l'impostazione delle corrispondenze, i quadri contenenti orari e avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici;
  • b)le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari delle ferrovie, tramvie, funicolari ed ascensori pubblici, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di pubblicita';
  • c)gli orologi funzionanti per comodo del pubblico, sebbene di privata pertinenza;
  • d)le aste delle bandiere;
  • e)le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi o autorizzati, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
  • f)le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 6 luglio 1933 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art200 · fonte su Normattiva