Art. 200 — Esenzioni
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Sono esenti dalla tassa:
- a)i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato, nonche' le cassette per l'impostazione delle corrispondenze, i quadri contenenti orari e avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici;
- b)le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari delle ferrovie, tramvie, funicolari ed ascensori pubblici, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di pubblicita';
- c)gli orologi funzionanti per comodo del pubblico, sebbene di privata pertinenza;
- d)le aste delle bandiere;
- e)le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi o autorizzati, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- f)le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 6 luglio 1933 · versione 0 su Normattiva