Art. 200 — Esenzioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1993 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Sono esenti dalla tassa:
- a)i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato, nonche' le cassette per l'impostazione delle corrispondenze, i quadri contenenti orari e avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici gli apparecchi automatici di proprieta' dello Stato per la distribuzione di tabacchi. In ogni caso gli enti e le societa' concessionari di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo;
- b)le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari delle ferrovie, tramvie, funicolari ed ascensori pubblici, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di pubblicita';
- c)gli orologi funzionanti per comodo del pubblico, sebbene di privata pertinenza;
- d)le aste delle bandiere;
- e)le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi o autorizzati, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- f)le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale.
- h)i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;
- i)le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- l)le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad esse assegnati. Le occupazioni con impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile nei casi in cui la proprieta' degli impianti stessi sia stata trasferita al Comune all'atto della concessione o successivamente, o ne sia prevista nel disciplinare la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione, o, nelle convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, siano stati previsti a carico del concessionario oneri in natura o in denaro a titolo di corrispettivo della concessione. 98
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
98con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo." Ha inoltre disposto (con l'art. 81, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994".
Testo vigente dal 24 dicembre 1993 al 22 dicembre 2008 · versione 115 su Normattiva