Art. 201Oggetto della tassa

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Sono soggette alla tassa sulle insegne, entro il perimetro dell'abitato, le iscrizioni, avvisi, richiami di pubblicita' od indirizzi, anche se luminosi o di proiezione, i segni, i fregi, gli stemmi, gli emblemi, le figure relative all'esercizio d'industrie, commerci, professioni, arti e in genere di qualsiasi attivita' con fine di lucro, che abbiano carattere permanente e siano esposti o comunque visibili al pubblico, tanto se collocati su porte o vetrate di accesso agli esercizi, sulle facciate dei fabbricati, nelle finestre e nei balconi ove gli esercizi stessi hanno sede, quanto se posti in localita' diverse. Sono esclusi, agli effetti di cui al precedente comma, gli ambiti portuali e in genere, le zone demaniali marittime. Rimangono ferme le disposizioni del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concernenti le pubbliche affissioni e la pubblicita' affine, di carattere non permanente.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art201 · fonte su Normattiva