Art. 205 — Decorrenza della tassa; sgravi
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Per le insegne esposte nel corso dell'anno la tassa decorre dal 1° giorno del trimestre solare in corso. La sostituzione di un'insegna con altra non del tutto corrispondente alla prima e' considerata come l'esposizione di una nuova insegna. Qualora le modificazioni e gli spostamenti delle insegne importino l'applicazione di una tassa maggiore, la differenza e' dovuta a decorrere dal primo giorno del trimestre. Ove importino, invece, l'applicazione di una tassa minore, alla conseguente riduzione si provvede col ruolo dell'anno successivo.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva