Art. 207Soggetto della tassa; solidarieta'

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La tassa e' dovuta in solido da tutti gl'interessati nell'esercizio del commercio, dell'industria, dell'arte o della professione a cui l'insegna si riferisce. Ove nell'esercizio subentrino nuovi titolari, questi sono responsabili solidalmente con i predecessori dell'intera tassa dovuta.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art207 · fonte su Normattiva