Art. 208

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Per le insegne redatte in lingua straniera, l'applicazione della tassa e' obbligatoria e la tariffa e' quintuplicata. Ove l'insegna sia redatta soltanto in parte in lingua straniera, l'aliquota aumentata si applica alle sole parole in lingua straniera. Per le insegne redatte totalmente o parzialmente in lingua straniera il minimo della tassa e' fissato in lire 150. Non sono soggetti all'aumento di cui al presente articolo: i nomi propri stranieri, le denominazioni di ditte straniere o di origine straniera, i termini tecnici intraducibili in lingua italiana, con cui sono designate macchine, parti di macchine, merci e prodotti stranieri, i motti in lingua estera usati per designare marche commerciali italiane, od estere acquistate da ditte italiane, purche' gia' correnti prima del 1° gennaio 1923, le diciture o i vocaboli convenzionali creati per indicare qualche oggetto o forma di commercio o industria.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art208 · fonte su Normattiva